PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto di detenzione e di commercializzazione di mezzi di caccia non consentiti).

      1. Ai soggetti titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è fatto divieto di detenere durante l'esercizio dell'attività venatoria mezzi di caccia non espressamente consentiti ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge n. 157 del 1992.
      2. Alle armerie è fatto divieto di detenere al fine di commercio, o a qualsiasi altro scopo, o di vendere a chiunque, mezzi di caccia non espressamente consentiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2.
(Divieto di inserzione di messaggi pubblicitari di mezzi di caccia non consentiti).

      1. Nelle riviste edite da associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato inserire messaggi pubblicitari di prodotti non compresi tra i mezzi di caccia espressamente consentiti ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge n. 157 del 1992.
      2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a qualsiasi stampa contenente messaggi pubblicitari rivolti anche non in via esclusiva ai cacciatori.
      3. Della violazione al divieto di cui ai commi 1 e 2, oltre al committente e all'operatore pubblicitario, è responsabile, ai sensi dell'articolo 57 del codice penale, anche il direttore responsabile quando la stessa è commessa mediante pubblicazione del messaggio pubblicitario sulla stampa periodica.

 

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Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è punito con la pena prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
      2. Quando la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è commessa da un soggetto titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'autorità giudiziaria ordina la trasmissione della sentenza di condanna passata in giudicato o del decreto penale di condanna divenuto definitivo al questore della provincia di residenza, che adotta il provvedimento previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), della citata legge n. 157 del 1992.
      3. Quando la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è commessa da un soggetto titolare di autorizzazione commerciale e di pubblica sicurezza per la vendita di armi, l'autorità giudiziaria dispone la trasmissione della sentenza di condanna passata in giudicato o del decreto penale di condanna divenuto esecutivo al comune in cui ha sede l'attività commerciale e al questore competente per territorio.
      4. Il dirigente dell'ufficio comunale competente in materia di rilascio delle autorizzazioni commerciali ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, e il questore revocano le autorizzazioni rispettivamente rilasciate entro dieci giorni dalla data di trasmissione di cui al comma 3 del presente articolo.
      5. Il provvedimento di revoca di cui al comma 4 comporta il divieto di rilasciare all'autore della violazione nuove autorizzazioni corrispondenti a quelle revocate.

 

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Art. 4.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 5.
(Pubblicità ingannevole di prodotti costituenti mezzi di caccia non consentite e soggetti legittimati).

      1. Fuori dall'ipotesi di violazione del divieto previsto dall'articolo 2 e sanzionato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, chiunque può adire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del capo II del titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per segnalare messaggi pubblicitari di qualsiasi bene commerciale il cui uso, consentito ad altri scopi, è vietato durante l'esercizio della caccia, quando tali messaggi contengono direttamente o indirettamente riferimenti all'attività venatoria e sono idonei a indurre in errore i consumatori circa l'uso consentito dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio.
      2. Le associazioni ambientaliste e venatorie possono denunciare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i casi di pubblicità ingannevole di mezzi di caccia di cui vengono a conoscenza e intervenire nei relativi procedimenti instaurati dalla medesima Autorità.